Il 3 agosto, il DDL è stato approvato.
Il testo approvato contiene la modifica dell’art. 7 comma 3 come indicato di seguito:
3. All’articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
soppresso il punto b) :
indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Pertanto, con il testo approvato viene abrogata l’obbligo di disporre dell’autorizzazione del MIT per l’esecuzione delle indagini in sito.