Il Regolamento APC
L'intero Regolamento APC 2014 pubblicato per esteso in questa pagina, pertanto, non è più in vigore e verrà a breve sostituito, mentre si pubblicano di seguito in file PDF il Regolamento APC 2018 e la relativa Circolare applicativa del CNG n. 421/2018 vigenti:
Articolo 2 - Soggetti interessati ed esoneri
Articolo 3 - Certificazione APC
Articolo 4 - Materie oggetto dell'Aggiornamento Professionale Continuo
Articolo 5 - Commissione APC
Articolo 6 - Adempimenti per l'APC
Articolo 7 - Criteri di definizione dei crediti
Articolo 8 - Verifica dello svolgimento dell’APC
Articolo 9 - Istanza di accreditamento per lo svolgimento dell’APC
Articolo 10 - Autorizzazione per lo svolgimento dell’APC
Articolo 11 - Entra in vigore
2. Il DPR 7 agosto 2012 n° 137, all’articolo 7 - Formazione continua 17– comma 1, prevede espressamente per i professionisti “l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”, stabilendo al contempo che “la violazione dell’obbligo” costituisce illecito disciplinare. Pertanto, gli iscritti all’ordine dei geologi devono ottemperare all’obbligo dell’Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito “APC”), così come disciplinato dal presente Regolamento. Essi hanno perciò il dovere di curare, aggiornare e sviluppare con continuità le loro conoscenze tecniche e quelle delle norme correlate, oltre che le proprie competenze, al fine di garantire il corretto esercizio della professione e la corrispondenza del loro lavoro ai più moderni contributi scientifici ed applicativi, nonché la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nell’interesse dell’utente e della collettività.
3. Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che l’art. 7, comma 3, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 attribuisce al Consiglio Nazionale (“CNG”) ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal Codice deontologico approvato dal CNG, il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi, in relazione con le attività professionali esercitate e nell’ambito delle previsioni di cui ai successivi artt. 4 e 7.
3. L’esonero dall’APC è concesso:
a) nei casi di gravidanza, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico specialista, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro trenta giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegazione della documentazione medica attestante il periodo di gravidanza;
b) nei casi di maternità o paternità, fino ad un massimo di due anni, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro trenta giorni dalla nascita del figlio, con allegazione della documentazione attestante la maternità o paternità;
c) agli iscritti all’Albo Unico Nazionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, dichiarino al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività nel successivo triennio;
d) nel caso di soggetti che subiscano un intervento chirurgico invalidante, seppur parzialmente e/o temporaneamente, o risultino affetti da malattia grave, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento, con allegazione della documentazione medica attestante la patologia;
e) nel caso di assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro trenta giorni dal rientro in Italia, con allegazione della documentazione che attesti il periodo di espatrio;
f) agli iscritti all’Albo Unico Nazionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, dichiarino di svolgere la loro attività in via esclusiva all’estero e di non avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l’esercizio della propria attività nello Stato straniero.
g) nel caso in cui l’iscritto, a causa di gravi e oggettivi impedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, sia impossibilitato a svolgere l’APC. In tali circostanze, l’iscritto deve darne, entro trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento, motivata comunicazione al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza, che valuta la richiesta di esonero e la documentazione comprovante l’impedimento.
4. Per i casi di esonero sopra elencati il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento e, pertanto, la documentazione che dovrà essere esibita al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza per ogni singola ipotesi dovrà attestare il termine iniziale e finale dell’impedimento che legittimerebbe l’esonero.
5. Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l’obbligo di APC e le decisioni conseguenti spettano, con giudizio motivato, al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza dell’iscritto, che lo comunica al CNG per conoscenza
1. È istituita la certificazione APC, ovvero l’attestato, rilasciato con cadenza triennale, dell’avvenuto aggiornamento.
2. Il rilascio della certificazione APC spetta agli Ordini Regionali, che, previa verifica ai sensi del successivo art. 8, ne dovranno dare comunicazione al CNG per il costante aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale.
3. Le comunicazioni relative alla certificazione APC e quest’ultima vengono protocollate e registrate, sia dal CNG sia dall’Ordine Regionale, su apposito registro.
4. La certificazione APC costituirà elemento necessario nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG per la formazione di commissioni interne o esterne all’Ordine.
5. Gli iscritti potranno liberamente richiamare la certificazione APC nei curricula professionali, da utilizzare nell’eventuale partecipazione a bandi di gara. Gli iscritti titolari della certificazione APC potranno stampare il logo apposto su quest’ultima sulla propria carta da lettere e biglietti da visita, ovvero riprodurlo sul proprio sito internet.
1. Il CNG istituisce una “Commissione APC” composta da un numero di componenti pari a undici, di cui tre nominati direttamente dal CNG e otto scelti da quest’ultimo fra candidature proposte da ciascun Ordine Regionale.
2. I componenti della Commissione APC dovranno essere iscritti all’Albo Unico Nazionale, con una anzianità non inferiore a 10 anni. La Commissione APC potrà operare per sottocommissioni, riunendosi anche per via telematica.
3. Il coordinamento della Commissione, così come quello delle sottocommissioni, è assunto da uno dei rappresentanti del CNG.
4. A giudizio del CNG, ove occorra per facilitare l’operatività e l’organizzazione della Commissione APC, essa potrà operare di concerto con la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi.
5. Il CNG:
a) ha facoltà di emanare norme di indirizzo per il funzionamento della Commissione;
b) vigila sullo svolgimento dell’APC in termini di efficacia dell’informazione agli iscritti, sull’omogeneità formativa e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;
c) promuove ed organizza direttamente eventi di aggiorna¬mento, anche tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, raccordandosi, ove necessario, con l’Ordine Regionale territorialmente competente;
d) aggiorna costantemente sul proprio sito internet l’elenco dei corsi autorizzati, sotto forma di database consultabile on line, e le domande/risposte ai quesiti più frequenti;
e) ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, autorizza, previo parere vincolante del Ministro vigilante, i soggetti interessati ad organizzare eventi formativi e di aggiornamento;
f) stabilisce il logo APC, da utilizzare per la certificazione triennale di cui al precedente art. 3, con validità su tutto il territorio nazionale.
6. La Commissione APC assolve anche alla funzione di osservatorio permanente per il monitoraggio dell’APC.
7. Le decisioni della Commissione APC sono valide quando sia presente alla riunione almeno la metà dei componenti e siano adottate con la maggioranza semplice dei presenti.
8. Le date delle riunioni della Commissione APC sono pubblicate sul sito internet del CNG con almeno trenta giorni di anticipo.
9. La Commissione APC resta in carica fino alla conclusione del mandato del CNG che l’ha istituita e, in ogni caso, fino alla nomina della nuova Commissione APC da parte del CNG neoeletto.
2. I neoiscritti nell’Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all’APC a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione o di trasferimento all’Albo Unico Nazionale. Il numero di crediti con cui l’APC si intende assolto sarà pari a 34 qualora l’iscrizione o il trasferimento intervenga nel corso del primo anno del triennio di riferimento e a 17 qualora l’iscrizione o il trasferimento intervenga nel secondo anno del triennio di riferimento.
3. L’esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo.
4. Non è consentito maturare crediti durante eventuali periodi di sospensione dall’esercizio della professione, comunque e per qualsiasi ragione inflitti dall’autorità competente.
1. L’iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d’Aggiornamento, Corsi di Formazione, Dottorato, Master e/o Seminari, Giornate di studio, Workshop, Convegni nelle materie identificate secondo le indicazioni di cui all’art. 4.
2. I programmi degli eventi di APC devono essere verificati, esaminati e validati secondo i criteri indicati all’art. 9.
3. La frequenza diretta o a distanza all’evento di APC dà diritto, in linea di principio ad 1 credito per ogni ora o frazione di ora di lezione, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l’attività di APC. Il termine “frazione di ora”, ai fini del computo dei crediti, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 (trenta) minuti.
4. La percentuale di frequenza del singolo evento, affinché sia possibile il conferimento dei crediti totali assegnati all’evento stesso, è fissata all’80% (ottanta per cento) della sua durata.
5. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100% (cento per cento), al netto del tempo di trasferimento.
6. Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per via telematica, i crediti potranno essere acquisiti previa apposita verifica intermedia e finale.
7. Nel caso di partecipazione ad eventi formativi, ove sia prevista una verifica finale, esclusi quelli per via telematica, il numero dei crediti attribuiti è raddoppiato.
8. Ad un singolo evento formativo possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 (cinquanta) crediti.
9. L’iter di APC può essere integrato dagli iscritti all’Albo Unico Nazionale nella misura massima di 15 crediti all’anno, direttamente riconosciuti dall’Ordine Regionale di appartenenza, secondo le modalità indicate dallo stesso Ordine e previamente comuni¬cate al CNG, oppure alla Commissione APC, mediante l’espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:
a) la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall’Università, fermo restando che i docenti di ruolo (in materie di cui al precedente art. 4), all’Università o nella Scuola media di I e II grado, non hanno diritto al riconoscimento di crediti APC per lo svolgimento della loro attività didattica istituzionale;
b) la Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura di 1 credito per ogni ora di lezione risultante da apposita attestazione emessa dall’organizzazione promotrice dei Corsi; nell’ambito del medesimo corso i crediti sono attribuiti una sola volta nell’anno;
c) l’attività documentata di Relatore o Correlatore di tesi di Laurea, di Master, fino ad un massimo di 3 crediti, per ogni tesi;
d) l’attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per l’Università o per altri enti di formazione equiparati per legge, nella misura massima di 5 crediti;
e) l’attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura massima di 3 crediti per ogni evento;
f) la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 4, fino a un massimo di 10 crediti per ogni libro;
g) le pubblicazioni nelle materie identificate secondo i crite¬ri di cui di cui al precedente art. 4, su riviste scientifiche che prevedano il referaggio preventivo nella misura massima di 5 crediti; su riviste divulgative nella misura massima di 3 crediti;
h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, presso Università pubbliche o private riconosciute, nella misura di 5 crediti per ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall’Università;
i) la partecipazione ai lavori di:
• organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e Ordini Regionali, nella misura di 5 crediti all’anno di mandato;
• Commissioni tecniche (edilizie, sismiche ecc.), in rappresentanza del CNG o dell’Ordine Regionale (risultante da apposita delibera o verbale di designazione, delega), nella misura massima di 3 crediti all’anno indipendentemente dal tipo e/o dal numero di commissioni e/o dalla cadenza delle riunioni;
• Commissioni per Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione nella misura di 5 crediti per ciascuna sessione e per ciascun tipo d’esame (laurea triennale; laurea magistrale) risultante da apposita dichiarazione rilasciata dall’Università in cui gli esami si sono svolti;
• Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli iscritti, che hanno come oggetto lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui al pre¬cedente art. 4, nella misura di 2 crediti all’anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale o dichiarazione;
j) la partecipazione a:
10. Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Consigli Nazionali dell’area tecnica è riconosciuto, ai fini dell’APC, il numero di crediti così come stabilito dal Consiglio Nazionale validante.
11. Nel caso di eventi svolti all’estero, l’iscritto interessato all’attribuzione dei crediti ivi conseguiti presenta apposita istanza all’Ordine Regionale di appartenenza. Quest’ultimo provvede direttamente al relativo riconoscimento secondo le modalità stabilite dallo stesso Ordine Regionale e previamente comunicate al CNG, oppure alla Commissione APC.
12. È lasciata facoltà agli iscritti all’Elenco Speciale interessati, dipendenti di enti pubblici e/o di aziende private, di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e/o dalle aziende di appartenenza, presentando apposita istanza all’Ordine Regionale competente. Quest’ultimo provvede direttamente al relativo riconoscimento secondo le modalità stabilite dallo stesso Ordine Regionale e previamente comunicate al CNG, oppure alla Commissione APC.
2. Entro il mese di giugno dell’anno successivo alla fine del triennio di APC, l’Ordine Regionale, previa idonea e positiva veri¬fica del conseguimento dei crediti previsti dal presente Regolamen¬to per il periodo di riferimento, rilascia la certificazione indicata al precedente art. 3 e lo comunica al CNG per conoscenza.
3. Ciascun Ordine Regionale è tenuto a redigere l’elenco di coloro che hanno chiesto ed ottenuto l’esonero dall’obbligo forma¬tivo. L’elenco sarà esposto sul sito internet dell’Ordine Regionale, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati, e comunicato al CNG.
1. Tutti i soggetti che intendano organizzare eventi di APC, ivi inclusi gli Ordini Regionali, dovranno presentare, almeno quindici giorni prima della riunione della Commissione APC indicata sul sito internet del CNG ai sensi del precedente art. 5, comma 8, apposita domanda di accreditamento al CNG contenente almeno:
a) data, luogo e durata dell’evento;
b) informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV, salvo il caso di docenti universitari e/o funzionari pubblici, per cui è sufficiente l’indicazione della qualifica;
c) argomenti trattati;
d) durata della trattazione degli argomenti;
e) crediti proposti per l’evento secondo il precedente art. 7 del presente Regolamento;
f) eventuale attestato di pagamento dei “diritti per l’accreditamento dell’evento”.
2. Il CNG esamina le istanze di organizzazione di eventi conformi al presente Regolamento e adotta, previa informativa all’Ordine Regionale competente per territorio qualora la domanda di accreditamento sia presentata da soggetti terzi, la delibera, indicando, con giudizio insindacabile, il numero di crediti da assegnare a ciascun evento, secondo i criteri riportati al precedente art. 7.
3. La segreteria del CNG, entro i quindici giorni successivi all’adozione della delibera, rende noto agli Ordini Regionali ed altri interessati l’esito della valutazione con comunicazione scritta.
4. Qualora un evento, già accreditato, fosse rinviato a nuova data, sarà sufficiente, da parte dell’ente proponente, comunicare la variazione di data al CNG.
5. È altresì possibile procedere alla richiesta di accreditamento anche per eventi la cui data sia nota in maniera indicativa; all’atto della determinazione della data, il proponente ne darà tempestiva comunicazione al CNG.
6. I corsi ripetuti nella stessa o in altra regione, una volta approvati, non dovranno essere ulteriormente validati dal CNG, a condizione che il programma dell’evento resti inalterato e sia svolto per almeno l’80% dagli stessi docenti. In ogni caso, la ripetizione dell’evento dovrà essere comunicata al CNG per essere inserito nell’elenco degli eventi APC.
7. Il soggetto organizzatore rilascerà a ciascun partecipante un attestato di partecipazione, previa registrazione, nel corso dell’evento di formazione, dell’ingresso e dell’uscita dei singoli partecipanti, secondo criteri atti a verificare le presenze nei periodi effettivamente dedicati alle attività formative.
8. Nel caso di attività formative a distanza, per via telematica, il soggetto organizzatore dovrà illustrare, nell’istanza di validazione, il metodo adottato per la verifica delle presenze dei partecipanti.
1. I corsi di formazione potranno essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo corso ai sensi del precedente art. 9, dagli Ordini Regionali, anche in cooperazione o convenzione con:
a) Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano;
b) Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche;
c) Enti pubblici in genere.
2. Tutti i soggetti pubblici o privati, diversi da quelli indicati al comma 1 che precede, quali società, associazioni, fondazioni o singoli soggetti, che intendano organizzare in via continuativa corsi di APC, dovranno farne specifica richiesta al CNG, allegando la seguente documentazione:
a) per persone giuridiche riconosciute o non riconosciute:
• Informativa generale sull’ente richiedente;
• Assetto organizzativo ed indicazione dell’organo amministrativo;
• Curriculum relativo alle attività svolte;
• Nominativo e curriculum del soggetto che coordina le attività scientifiche;
• Attestato di pagamento dei “diritti per l’autorizzazione triennale del formatore”.
b) per persone fisiche:
• Informativa generale ed anagrafica;
• Curriculum scientifico e/o professionale;
• Attestato di pagamento dei “diritti per l’autorizzazione triennale del formatore”.
3. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNG, l’avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. L’autorizzazione ha durata triennale e può essere revocata in ogni momento dal CNG al venir meno delle condizioni legittimanti il rilascio. La revoca, adottata con delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno es¬sere approvate con delibera del CNG e preventivamente sottoposte al parere vincolante del Ministro vigilante.
Articolo 12 – Discipline transitorie
1. L’attività di APC effettuata fino al 31 dicembre 2013 è sog¬getta al controllo ed alla validazione degli eventi secondo le previ¬sioni del regolamento previgente.
2. Entro il 31 dicembre 2013 il CNG provvederà a nominare la Commissione APC secondo le modalità indicate al precedente art. 5 commi 1 e 2.
Area Personale
Calendario
PROFESSIONE GEOLOGO
Rivista digitale di OGL
Segnaliamo che per gli ISCRITTI OGL è attivo uno Sconto del 25%, sul prezzo di copertina, per l'acquisto on-line dei volumi della Dario Flaccovio Editore, utilizzando un codice PROMO da richiedere alla Segreteria OGL.
CONVENZIONE ARUBA PER KIT FIRMA DIGITALE
Segnaliamo che il CNG ha attivato per i suoi iscritti una convenzione con Aruba per l'acquisto del kit per la firma digitale e che a partire dal 28/10/2024 entrerà in vigore un nuovo listino prezzi.
Per ogni informazione contattare la segreteria OGL.
BOSI RICCARDO N. 988 AP DAL 19/05/2023 A TEMPO INDETERMINATO