14-03-2012
Si comunica che in base alla legge n. 183/2011 art. 15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse), a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall'autocertificazione.
Pertanto gli Ordini possono produrre esclusivamente certificazioni ad uso privato e non producibili ad altri organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.