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AP ed ES: Disposizioni relative ai dipendenti pubblici che intendono svolgere attività professionale.

A seguito di numerose richieste di chiarimento da parte di iscritti a questo Ordine Regionale, si ritiene opportuno riassumere in questo documento le principali disposizioni relative ai geologi dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che intendono svolgere attività professionale.



La professione di geologo rientra nel novero delle c.d. "attività protette" ai sensi dell'art. 2229 del codice civile; per l'esercizio di tale professione è necessaria l'iscrizione all'Albo Professionale ed il rispetto di norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale e sulla cui applicazione vigila l'Ordine Regionale; la tutela della professione di Geologo è disciplinata dalla legge 3.02.1963, n°  112 e s.m.i., con la quale è stato istituito l'Albo Professionale (AP) e l'Elenco Speciale (ES), inizialmente su base nazionale ed a seguito del decentramento di cui alla legge 12.11.1990, n° 339 su base regionale.

La legge 112/1963 dispone che l'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti all'AP; mentre i dipendenti pubblici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione (cioè che hanno superato l'esame di stato), ma che non esercitano l'attività professionale, possono iscriversi all'ES.

Agli iscritti all'ES è fatto divieto di svolgere attività professionale per clienti pubblici e privati. Per tale motivo agli iscritti all'ES possono essere concesse agevolazioni sulle quote di iscrizione (sia dal Consiglio Nazionale che dall’Ordine Regionale), deroghe all'Aggiornamento Professionale Continuo (APC) e non risulta per loro obbligatoria l'iscrizione all'Ente Previdenziale di categoria (EPAP).
Resta in capo agli iscritti all'ES, nell'esercizio dell'attività professionale, anche se resa nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, il rispetto dei principi e delle norme deontologiche di cui al relativo Codice.

Il dipendente pubblico che intende svolgere anche attività professionale, prima di iscriversi all'AP deve ottenere dall'Ente di appartenenza una specifica autorizzazione che attesti la compatibilità tra l'attività di dipendente e l'attività professionale (D.P.R. 18.11.1965, n° 1403); l'autorizzazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Una volta iscritto all'AP, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare tutti gli obblighi professionali, dal pagamento della quota di iscrizione all'AP, all'iscrizione all'Ente Previdenziale di categoria EPAP, al raggiungimento degli obiettivi APC.

Il dipendente pubblico a tempo pieno oppure a tempo parziale > 50% (figure equivalenti per questi aspetti) deve dare comunicazione all'Ordine Regionale di riferimento di ogni singolo incarico professionale ricevuto (Delibera CNG 65/2010).

Il dipendente pubblico che ha ottenuto una autorizzazione per il singolo lavoro professionale ha l'obbligo di trasferirsi nuovamente all'ES una volta espletato l'incarico. Per il dipendente pubblico che ha ottenuto una autorizzazione a tempo indeterminato questa opzione è facoltativa. In entrambi i casi è possibile dichiarare l'avvenuta cessazione della attività professionale (con autocertificazione secondo D.P.R. 28.12.2000, n° 445) al fine di ottenere le deroghe previste sugli obblighi derivanti dall'iscrizione all'AP.

Il dipendente pubblico che svolge l'attività professionale esclusivamente per l'Amministrazione di appartenenza può anche non essere iscritto all'Albo e/o all'Elenco Speciale, ma deve essere abilitato all'esercizio della professione in osservanza di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 24 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. Ne consegue che i geologi pubblici dipendenti che sottoscrivono le relazioni geologiche o compiono altri atti professionali nell'ambito della progettazione per l'Amministrazione di appartenenza possono firmare gli elaborati indicando "Nome e Cognome, abilitato all'esercizio della professione di Geologo in data … presso l'Università di …".

La consulenza tecnica di parte (CTP), così come la consulenza tecnica d'ufficio (CTU), quando svolta in modo continuativo, è da considerarsi a tutti gli effetti attività professionale e, quindi, non può essere svolta da un iscritto all'ES, che pertanto non può nemmeno essere iscritto nell'elenco dei consulenti o periti del Tribunale. In casi residuali ed eccezionali il giudice può comunque conferire l'incarico di una CTU ad un soggetto non iscritto all’AP di comprovata esperienza nella materia oggetto di causa, comprendendo in questa categoria anche i dipendenti pubblici iscritti ES.

Le relazioni geologiche e geotecniche fornite al cliente attraverso imprese o società di servizi, fatto salvo il rispetto dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. in materia di divieto di subappalto delle relazioni geologiche, deve sempre essere firmata da un geologo iscritto all'AP; se tale geologo agisce in qualità di dipendente della società e, quindi, percepisce uno stipendio, verserà la quota contributiva all'INPS, mentre se agisce in qualità di consulente dovrà emettere fattura per prestazione professionale alla società che fornisce il servizio e versare la quota contributiva all'EPAP.

Infine si ricorda che tutti gli iscritti, indipendentemente dall'elenco in cui sono inseriti (AP od ES), devono rispettare e far rispettare le norme del Codice Deontologico (Delibera CNG 29/2019).

L'inosservanza delle norme di carattere deontologico comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità.

L'Ordine dei Geologi della Lombardia rimane a disposizione dei propri iscritti per ogni chiarimento.



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ATTUAZIONE del Decreto Legge 16/07/2020 N. 76

CONVENZIONE ARUBA PER KIT FIRMA DIGITALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Segnaliamo che il CNG ha attivato per i suoi iscritti una convenzione con Aruba per l'acquisto del kit per la firma digitale e che a partire dal 28/10/2024 entrerà in vigore un nuovo listino prezzi.
 
Per ogni informazione contattare la segreteria OGL.


CIRCOLARE 527 CNG Nuovo listino prezzi convenzione Aruba
 
Elenco degli iscritti sospesi:
 
PASSARINO STEFANO N. 1346 DAL 23/07/2015 A TEMPO INDETERMINATO
 
GIUDICI FEDERICO N. 240 AP DAL 17/01/2018 A TEMPO INDETERMINATO
 
MAZZUCCHELLI ALBERTO N. 1242 AP DAL 12/01/2019 A TEMPO INDETERMINATO
 
CHIARI GIOVANNI N. 1598 AP DAL 27/11/2019 A TEMPO INDETERMINATO
 
STELLA SONIA N. 1661 AP DAL 27/11/2019 A TEMPO INDETERMINATO

BOSI RICCARDO N. 988 AP DAL 19/05/2023 A TEMPO INDETERMINATO
 
GENTILINI ANNA MARIA N. 904 AP DAL 26/08/2024 A TEMPO INDETERMINATO
 
 

 
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