Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Il testo è in corso di valutazione da parte di vari Ordini Professionali, ma sono già stati pubblicati i primi commenti su diversi siti web che si occupano della normativa inerente all’attività professionale (tra i molti: Il Sole 24 ore; Gazzetta di Ingenio; Newsletter Legislazione tecnica).
L’Ordine dei Geologi della Lombardia ha fornito una prima informativa sulla citata rilevante novità legislativa nell’ambito dell’assemblea provinciale svoltasi a Lecco lo scorso venerdì 14 aprile e rivolta agli iscritti delle province di Lecco e Sondrio. Certamente costituirà uno degli argomenti che verranno trattati durante la prossima assemblea che si terrà ad Iseo il 18 maggio, per le Provincie di Brescia e Bergamo e certamente a tutte le successive assemblee provinciali.
La nuova legge prevede che per «Equo compenso» debba intendersi la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai parametri di cui ai decreti ministeriali previsti per ciascuna categoria professionale (art. 1).
L’«Equo compenso» si applica esclusivamente alle prestazioni d’opera intellettuale nei confronti:
- di imprese bancarie;
- di imprese assicurative;
- di imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- della pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione (art.2).
I geologi debbono dunque utilizzare i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 - unici vigenti allo stato per la categoria (si riveda anche il precedente comunicato riguardante i tariffari) - per redigere preventivi/offerte economiche per le pubbliche amministrazioni che a loro volta, nell’individuare il prezzo a base di gara, dovranno far riferimento a detti parametri.
Tale obbligo - come sopra indicato - riguarda anche i privati, e i rapporti con gli stessi, intesi come “imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti”.
I parametri di cui al D.M. 17/06/2016 troveranno applicazione sino a nuova definizione dei parametri stessi con apposito decreto ministeriale che dovrà essere aggiornato nei valori ogni due anni su proposta del Consiglio Nazionale (art. 5, comma3).
La legge sull’«Equo compenso» statuisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata - tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera - e definisce tale il compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali fissati con decreto ministeriale (art. 3, comma 1). Vengono poi indicate partitamente le pattuizioni tra professionista e committente ritenute nulle e tra esse, per quanto di più precipuo interesse della categoria, si indicano a titolo esemplificativo:
- la riserva di modifica unilaterale delle condizioni del contratto da parte del cliente;
- l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- l'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- la previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione a rendere;
- la previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- la previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- l’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente (art. 3, comma 2).
La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio (art. 3, comma 4).
La Legge sull’«Equo compenso» prevede che sia sanzionabile deontologicamente da parte dei Consigli di Disciplina Ordinistici, il professionista che abbia a violare:
ü l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato rispetto alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di pertinenza;
ü l’obbligo di avvertire il cliente - nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista - che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge sull’«Equo compenso» (art. 5, comma 5).
La normativa ha anche espressamente stabilito la legittimazione processuale dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora si ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4).
Per tale motivo Vi invitiamo a redigere i preventivi osservando specificamente i criteri dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 anche in relazione all’espressione di eventuali pareri di congruità che l’Ordine potrà emettere a seguito di specifiche richieste. Al riguardo si evidenzia che il parere di congruità sul compenso emesso dall’Ordine o dal Collegio Professionale acquista ora efficacia di titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate (art. 7).
Le norme sull’«Equo compenso» non si applicano alle convenzioni (incarichi) in corso, già sottoscritte prima della data di entrata in vigore della Legge (art. 11).
Ulteriori precisazioni verranno fornite a seguito della compiuta e puntuale analisi della legge 49/2023, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” - che trovate nel file .pdf allegato - sulla sua applicazione e sull’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.
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