COMPLESSITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA SULL’EQUO COMPENSO: QUESITO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA E RISPOSTA ANAC
La legge sull’equo compenso trova applicazione anche per le prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3 legge 49/2023) e prevede la nullità delle clausole che non statuiscono un compenso equo e proporzionato rispetto all’opera prestata e ritenendo tali “le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione di compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi Professionali, fissati con decreto ministeriale” (art. 3, comma 1 legge 49/2023).
Inoltre, l’applicazione della legge sull’equo compenso concerne anche le prestazioni rese dai professionisti nei confronti di alcune categorie di imprese (private o statali) ben determinate (art. 2, comma 3 legge 49/2023):
• imprese bancarie;
• imprese assicurative;
• imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
L’introdotta normativa sull’equo compenso prevede anche l’adozione da parte degli Ordini di “disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali” (art. 5, comma 5 legge 46/2023).
L’Ordine ha quindi richiesto in ultima analisi, con particolare riguardo ai servizi di ingegneria e architettura e all’attività di progettazione nel cui ambito vengono rese le prestazioni professionali dei geologi non solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche delle imprese prima indicate:
• se, e in quale eventuale misura percentuale, sia legittimo, in sede di offerta nelle procedure ad evidenza pubblica (ma non solo n.d.r.), operare un ribasso rispetto all’importo a base d’asta determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del decreto ministeriale di riferimento, ossia del D.M. 17.06.2016 in osservanza della normativa sull’equo compenso di cui alla legge 49/2023, anche al fine di evitare procedimenti disciplinari.
ANAC in data 7 luglio ha risposto che il Consiglio dell’autorità, nell’adunanza del 27 giugno 2023, ha deliberato di trasmettere una nota di segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare un celere intervento chiarificatore, soprattutto nell’ottica di evitare pareri difformi e contenzioso.
La risposta di ANAC, anche se non definitiva e con specifico rimando al Governo e alla Cabina di Regia per il codice dei contratti pubblici, mette in evidenza come il quesito posto dall’Ordine dei Geologi della Lombardia colga in modo efficace l’aspetto normativo più controverso e di complessa applicazione.
Non solo, il quesito ha permesso di favorire un intervento nei diretti confronti del Legislatore dal quale si attende una valutazione altrettanto celere come quella di ANAC. Ciò permetterà di dirimere le controversie nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle imprese prima richiamate sulla possibilità del ribasso e sulla sua quantificazione in sede di gara/bando o di preventivo, ma anche quelle relative alle parcelle soggette a parere di congruità.
A tale proposito si rammenta che anche con il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023) vi è l’obbligo di predisporre bandi da parte della Pubblica Amministrazione e di redigere preventivi da parte degli iscritti nei confronti delle imprese richiamate in precedenza secondo il Decreto Parametri (D.M. 17 giugno 2016).
Si allegano qui di seguito, per completezza, il quesito posto dall’Ordine dei Geologi della Lombardia e la risposta ottenuta da ANAC.
Il presidente della Commissione Normativa di OGL Il presidente di OGL
dott. geol. Federico Mori dott. geol. Roberto Perotti
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