AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO
Aggiornamento applicazione dell’Equo Compenso in materia di:
• applicabilità della norma in funzione delle sentenze giuridiche, delle indicazioni ANAC e del decreto correttivo al D.Lgs 36/2023;
• ribassi applicabili in funzione anche del decreto correttivo al D.Lgs 36/2023;
• deferimento al Consiglio di Disciplina per violazione deontologica;
• conseguenze alle sanzioni comminate dal Consiglio di Disciplina.
Come noto, dall’entrata in vigore della legge 21.04.2023, n° 49 che ha introdotto la disciplina dell’equo compenso delle prestazioni professionali, si sono susseguiti da parte dell’ANAC e della giurisdizione amministrativa diversi interventi sulle modalità di applicazione della nuova normativa alla materia dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.
Lo scrivente Ordine Professionale nel tempo al riguardo ha pubblicato:
Nuove indicazioni sull’equo compenso in data 10/04/2024
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali il 20 maggio 2023
Chiarimento ad ANAC in data 1 giugno 2023 risposta ANAC 7 luglio 2023
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a sua volta, si è espresso, con le circolari:
Circolare CNG 514_2023
Circolare CNG_519_2023
Circolare CNG 522_2024
Il quadro attuale vede delinearsi due orientamenti che, ferma la legittimità dell’applicazione delle norme sull’equo compenso alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti, ne individuano il momento applicativo in tempi diversi.
Un primo orientamento ritiene che la legge 49/2023 debba trovare applicazione sin dalla fase iniziale della procedura di affidamento (vedasi: Adunanza ANAC del 27.06.2023 deliberato nota di segnalazione al Governo e alla Cabina di Regia su richiesta di OGL; Delibera ANAC del 20.07.2023 n° 343; Atto ANAC del 25.10.2023, n° 4146; TAR Veneto, Sez. IIIª, 3.04.2024, n° 632; TAR Lazio, Sez. Vª-ter, 30.04.2024, n° 8580; T.A.R. Bolzano, Sez. Iª 9.10.2024, n° 230 e T.A.R. Bolzano n° 231; T.A.R. Sicilia - Sede Catania, Sez. IIª, 8.10.2024, n° 3319; altro orientamento differisce tale applicazione alla fase di verifica di eventuali anomalie delle offerte (vedasi: parere ANAC n° 101 del 28.02.2024; nota ANAC del 19.04.2024 di nuova segnalazione al Governo e alla Cabina di Regia; T.A.R. Campania - Sede Salerno, Sez. IIª, 16.07.2024, n° 1494; T.A.R. Calabria - Sede Reggio Calabria, 25.07.2024, n° 483; T.A.R. Calabria - Sede Reggio Calabria, 24.10.2024, n° 632; T.A.R. Calabria – Sede Reggio Calabria, 28.10.2024, n° 642).
A fronte dell’ampio dibattito, anche giurisprudenziale, generato dall’applicazione della legge sull’equo compenso al Codice dei contratti pubblici il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri un decreto correttivo che integra il Codice chiarendo l’applicabilità della legge 49/2023 e prevedendo dei meccanismi per assicurarne il rispetto con l’introduzione, all’art. 41, dei commi 15-bis; 15-ter e 15-quater.
[1] Art. 41 Comma 15-bis In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a. per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma5; b. b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. |
Art 41 Comma 15 ter Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 54 e all’allegato II.2. |
Art 41 comma 15 quater Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. |
L’Ordine dei Geologi della Lombardia, come visto, sin dall’entrata in vigore della legge 49/2023 si è, da un lato, attivato per ottenere riscontri autorevoli sulle modalità di applicazione dell’equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica (segnalazione all’ANAC), dall’altro ha monitorato, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblici per verificare l’osservanza di detta normativa con l’inoltro di atti di invito alla rettifica in autotutela e, da ultimo - ma non per importanza - ha inviato agli iscritti diverse circolari e note informative in materia, organizzando anche specifici focus nell’ambito dei corsi di aggiornamento APC.
L’Ordine ha ritenuto e ritiene, conformemente alla giurisprudenza e alle posizioni degli altri Ordini del comparto tecnico, che la legge sull’equo compenso trovi applicazione anche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura con la conseguenza che l’importo posto a base di gara, definito dalle SA con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 17.06.2016, non può essere oggetto di ribasso se non limitatamente alla componente delle spese generali e oneri accessori che non vanno considerati in termini di compenso in senso proprio. Tale modus operandi consente, da un lato di ridurre il corrispettivo nel suo complesso, ponendo tuttavia un ragionevole limite ai ribassi, e quindi di attivare un legittimo meccanismo concorrenziale e, dall’altro, che la competizione dei professionisti si realizzi in via prevalente in base ad elementi qualitativi, dati dalla capacità professionale e tecnico-organizzativa, a tutto vantaggio delle stesse Stazioni Appaltanti. Resta fermo il dovere di ogni Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte che, per la consistenza del ribasso anche su componenti accessorie del corrispettivo, porterebbero ad un vantaggio indebito, avendo trasferito su tali voci il ribasso economico che, in mancanza della legge 49/2023, sarebbe stato offerto sui compensi.
La normativa sull’equo compenso prevede che sia sanzionabile deontologicamente da parte dei Consigli di Disciplina Ordinistici, il professionista che abbia a violare l’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato rispetto alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di pertinenza (17.06.2016).
OGL, nella consapevolezza che la normativa sull’equo compenso rappresenti una indubbia svolta culturale, prima ancora che giuridica, in quanto va a incidere positivamente sulla tutela di coloro che prestano attività professionale fuori dall’ambito del rapporto dipendente, in osservanza dei principi di livello costituzionale sulla dignità, anche salariale e retributiva, del lavoro, intende dare piena applicazione anche alle connesse norme deontologiche che prevedono la segnalazione al competente Consiglio di Disciplina di fattispecie di violazione di un compenso equo e proporzionato nell’interesse della gran parte degli iscritti che, nella formulazione di offerte e preventivi, osservano la legge 49/2023.
Per l’effetto, in attesa dell’annunciato “correttivo” al Codice, si evidenzia agli iscritti:
1. come, nel formulare offerte e/o accettare incarichi diretti, debbano osservare la normativa sull’equo compenso di cui alla legge 21.04.2023, n° 49;
2. come il criterio indicato dall’Ordine per individuare il limite legittimo di riduzione del quantum dei corrispettivi, determinati in applicazione del D.M. 17.06.2016, sia quello del ribasso della sola componente inerente alle spese generali e agli oneri accessori;
3. come la violazione dell’equo compenso determini illecito disciplinare e comporti il deferimento al Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art. 38 del Codice Deontologico, con ogni connessa conseguenza sanzionatoria (“è sanzionata, in particolare, dai competenti organi disciplinari la violazione, da parte del geologo, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”);
4. come l’eventuale provvedimento disciplinare di sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale inibisca la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica;
5. come nelle procedure ad evidenza pubblica tra le dichiarazioni in autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 sia spesso contemplata quella di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti deontologici sanzionatori da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza per un periodo di tempo discrezionalmente definito dalla Stazione Appaltante e individuato in anni 5;
6. come, aver subito provvedimenti disciplinari sanzionatori, possa essere ritenuto dalle Stazioni Appaltanti quale difetto di sussistenza del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100, comma 1, lettera “a” del D. Lgs. 31.03.2023, n° 36 ai fini della partecipazione alle procedure selettive;
7. come, alla luce di quanto sopra, debba costituire precipuo onere di ciascun geologo verificare in primis che le Stazioni Appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara, abbiano tenuto conto per le prestazioni professionali di competenza della corretta applicazione del D.M. 17.06.2016, segnalando i casi di non congruità tanto alla stessa Stazione Appaltante, che all’Ordine.
Si ricorda infine che l’Ordine, nell’ambito dell’attività di tutela della professione, vigila sulla correttezza e legittimità delle procedure di affidamento e che, laddove dovessero emergere vizi e criticità, può e deve diffidare gli iscritti dalla partecipazione pena segnalazione disciplinare ex art. 35 del Codice Deontologico (“il geologo non dovrà partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per l’affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine competente, quando siano contrarie alla deontologia professionale, quando non siano compatibili con le normative nazionali e regionali, comunitarie o internazionali vigenti e/o quando il compenso non risulti equo in base al lavoro da svolgere ai sensi del precedente articolo 17”).
Coordinatore Commissione Normativa e Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia
Sergio Santambrogio
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