Dal 01 ottobre 2024 entra in vigore la Patente a crediti.
Aggiornamento del 10/11/2025
Prime indicazioni circa gli elementi di fatto e di diritto che possono legittimamente fondare la distinzione tra attività professionale del geologo e attività di impresa in materia di indagini e prove.
AGGIORNAMENTO 10/11/2025
Si sottolinea come le attività d'indagine a supporto dell'attività professionale debbano essere condotte da impresa di servizi o secondo prestazione intellettuale in funzione di quanto chiarito in questa sede, soprattutto nel caso di indagini condotte per conto terzi.
Aggiornamento del 20/01/2025
Il 17 Gennaio 2025 INL ha aggiornato la propria pagina inerente le FAQ:
https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/ .
In attesa dei chiarimenti richiesti al legislatore in merito alle attività d'indagine geognostica, si vuole evidenziare come le FAQ indichino che per "le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri" sussista l'obbligo della patente a crediti.
Pubblichiamo la Circolare del CNG n. 529 –2024 del 16_10_2024
Ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti di cui all’art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Sono soggetti alla Patente a crediti le IMPRESE EDILI e le ATTIVITA' AD ESSI CONNESSE nell'ambito di un CANTIERE EDILE.
Ne sono esclusi le PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE (vedasi attività professionali) e le FORNITURA DI SERVIZI. Con tali definizioni si intende anche l'attività di sopralluoghi del geologo in cantiere.
Nelle more di specifiche definizioni si suggerisce di effettuare l'autocertificazione e richiedere la patente (procedura valida fino al 30/10). E' esclusa la Patente a crediti per le attività d'indagine propedeutiche ai progetti non ancora cantierizzati.
Si coglie inoltre l'occasione di sottolineare come le attività d'indagine a supporto all'attività professionale debbano necessariamente essere condotte da impresa di servizi.
A seguito di alcune richieste pervenute dagli iscritti, si ritiene opportuno chiarire quanto di seguito:
Se il d.m. 132/24 è chiaro nell'escludere dalla PATENTE A CREDITI la mera attività intellettuale (rif. L’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n° 112 alle lettere a) e b) e Il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328) , preso atto che le attività di competenza del geologo siano varie e spesso articolate con partecipazione attiva alle operazioni di cantiere e quindi coinvolto nelle ATTIVITA' OPERATIVE, il legislatore non ha (ancora) chiarito se per queste attività ci competono le incombenze della PATENTE A CREDITI.
Al fine di evitare possibili ed indesiderate incomprensioni nell'ambito di attività di cantiere (edile), nell'attesa di specifiche definizioni da parte del legislatore, OGL suggerisce di inoltrare autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. avvalendosi della modulistica riportata in https://www.ispettorato.gov.it/.
Ricordo ai colleghi che la PATENTE A CREDITI introdotta con un decreto normativo è stata predisposta ai fini della sicurezza dei cantieri, nel quale non è chiaro come si applichi alla professione del geologo. Le nostre indicazioni (che devono rimanere ed intendersi come tali) sono fornite allo scopo di ovviare ad imprevisti nei quali alcuni colleghi, operando nell'ambito di cantieri edili, possono incorrere.
Sarà cura del Consiglio di OGL informare tempestivamente i colleghi in caso di aggiornamenti e/o chiarimenti.